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Agevolazioni fiscali

AGEVOLAZIONI FISCALI
Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. "Salva Italia") "Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il consolidamento dei conti pubblici", proroga a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55%, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36% già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie. Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 per la sostituzione degli infissi, possono pertanto essere detratte per il 55% dall’IRPEF o dall’IRES a partire dalla denuncia dei redditi dell‘estate 2013 in dieci rate annuali di pari importo.

Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, gli enti, le imprese (su beni strumentali all’esercizio dell’attività), per le spese effettuate su edifici o parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. Possono essere detratte le spese delle opere tecniche e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla loro realizzazione, compresa la redazione della pratica per beneficiare di tale detrazione.
I requisiti essenziali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni sono:
• deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;
In caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione". Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti "esistenti".
I requisiti tecnici specifici dell’intervento sono:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010;
Sono altresì agevolabili, assicurate le condizioni su esposte, anche scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purchè tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della transmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

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